La pandemia ha imposto alle aziende di attuare nuovi adempimenti, generando ulteriori conflitti tra interessi collettivi e libertà individuali e creando problemi soprattutto nella gestione dei dipendenti, dei visitatori e dei fornitori.
Nonostante sia ormai passato oltre un anno dall’arrivo nelle nostre vite del Covid-19, ancora oggi moltissime realtà non sanno come comportarsi, dato che la raccolta dei dati è, di fatto, diventata protagonista nella lotta al contrasto della diffusione del virus.
Il Protocollo del 24 Aprile 2020 impone al datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intenda fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19.
A tal fine si applicano le stesse disposizioni previste per la misurazione della temperatura, pertanto, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19.
Detto ciò, il datore di lavoro ha l’obbligo di vietare l’ingresso all’interno dei locali a; lavoratori con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, lavoratori che nei 14 giorni antecedenti siano entrati in contatto con persone positive al Covid-19.
Misurazione della temperatura corporea
Per precisare che il garante si è immediatamente espresso sulla misurazione della temperatura corporea, stabilendo che la stessa costituisce trattamento di dati personali ex articolo 4 Regolamento UE 2016/679.
La misurazione della temperatura corporea può essere svolta dal titolare del trattamento o da un soggetto autorizzato, mediante apposita nomina, l’importante è che la temperatura non sia mai registrata.
L’unico motivo, previsto dalla legge, atto a giustificare una registrazione della temperatura corporea è il caso in cui il dipendente di un’azienda presenti febbre superiore ai 37,5 gradi.
In questo caso, il datore di lavoro deve impedire al dipendente l’entrata nel luogo di lavoro, e sarà chiamato a darne esaustiva motivazione.
Sussiste però, una ulteriore possibilità; lo stesso infatti può richiedere ai propri dipendenti di rendere una autodichiarazione, all’interno della quale il lavoratore afferma di essersi autonomamente sottoposto a misurazione della temperatura e che dalla stessa è risultata una temperatura corporea inferiore alla soglia e che, pertanto, il lavoratore risulta idoneo ad entrare all’interno dei locali.
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